Dal Documento sullo Split Payment verso la Pubblica Amministrazione – Manuale Operativo (Versione 3.0 del 5/7/2017)
INTRODUZIONE
La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 l’articolo 17-ter, che disciplina il nuovo meccanismo dello “SPLIT PAYMENT” per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, i quali dovranno versare l’IVA relativa alle fatture ricevute dai loro fornitori, al posto del fornitore stesso. In pratica, dall’ 1° gennaio 2015, chi emette fatture nei confronti della pubblica amministrazione (indipendentemente dall’obbligo di inviare fattura con modalità XML):
esporrà regolarmente l’IVA sulla fattura ma, questa, sarà annotata solo nel registro Iva delle vendite, senza concorrere alla Liquidazione IVA periodica e dando evidenza contabile del fatto che tale imposta non verrà mai incassata;
gli enti pubblici verseranno ai fornitori le somme loro spettanti al netto dell’Iva;
Sono interessati allo “SPLIT PAYMENT” tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1° gennaio 2015 emettono fattura con addebito di IVA. Sono invece esclusi quei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d’acconto ai fini Irpef (come ad esempio i professionisti). Inoltre non si applica negli acquisti intracomunitari di beni e nelle operazioni per le quali si rende applicabile il regime del Reverse Charge. A tal proposito si dovrà attentamente valutare quando trova applicazione il Reverse Charge e quando invece trova applicazione lo Split Payment.
Novità Versione 3.0 (dal 1.7.2017)
L’art. 1, co. 1, del D.L. 50/2017, estende – limitatamente alle operazioni fatturate dall’1.7.2017 – l’applicazione del meccanismo dello split payment alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, co. 2, della Legge 196/2009, per le quali cessionari o committenti non sono debitori dell’imposta.
È, inoltre, prevista l’estensione dello Split Payment alle operazioni effettuate nei confronti:
delle società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359, co. 1, n. 1 c.c.) “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
delle società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c., dalle società elencate ai punti precedenti;
delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Novità dalla Versione 2.0
Nella nuova versione del manuale vengono illustrate due modalità con le quali gestire le fatture verso la pubblica amministrazione in regime di SPLIT PAYMENT per la parte del registro di vendita e liquidazione IVA.
Per gestire correttamente in Stratega™ le nuove disposizioni in materia di Split Payment, è consigliabile seguire i seguenti passi elaborativi.
SCADENZE
Inserire nel Tab [Scadenze] una nuova tipologia che abbia le seguenti caratteristiche:
Codice: deve avere il valore fisso 33;
Descrizione: IVA A CARICO CLIENTI PA (o similare);
Flag Di Pareggio: attivo;
Causale: causale per giroconto IVA a scelta;
Conto: contropartita normalmente utilizzata in Stratega™ relativa a IVA su vendite;
CODICI IVA
Creare i nuovi [Codici IVA] da utilizzare nelle fatture verso la Pubblica Amministrazione come segue:
Indicare nella descrizione l’articolo di legge che disciplina il meccanismo dello Split Payment.
Es: “IVA 22 Split payment (art.17 ter DPR 63)”
Nel Tab [Impostazioni]: non assegnare alcuna azione nella sezione [Imposta] in corrispondenza
delle [Vendite].
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Creare dei nuovi [Codici di Pagamento], da utilizzare nelle fatture verso la Pubblica amministrazione.
Le scadenze devono essere così suddivise:
una o più scadenze (in base al numero di rate) con [Base Importo] di tipo “IMPONIBILE”;
una sola scadenza di tipo fisso 33 (precedentemente caricata in “altre tabelle”), con numero
[Giorni] a ZERO e [Base Importo] di tipo “I.V.A”;
Esempio di scadenza con 1 sola rata:
Esempio di scadenza con più rate:
REGISTRI VENDITE
Fatture Split Payment (NON Pubblica Amministrazione)
Soluzione 1
Caricare le fatture sul registro di vendita che normalmente viene adottato per tutti i documenti.
Soluzione 2
Creare un nuovo registro di vendita specifico per SOLO le fatture soggette a SPLIT PAYMENT.
Fatture Verso Pubblica Amministrazione con Split Payment
Soluzione 1 (consigliato)
Creare un nuovo registro di vendita specifico per le fatture verso la Pubblica Amministrazione,
che NON abbia attivato il flag [Soggetto a Liquidazione IVA].
Si ricorda che per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione
(Decreto 3 aprile 2013 n. 55), è già obbligatorio far confluire le fatture elettroniche su un registro
dedicato ai fini della conservazione sostitutiva.
In questo caso nel registro dedicato allo split payment, compariranno solo le fatture dei clienti
di tipopubbliche amministrazioni in regime di Split Payment.
Soluzione 2
Caricare le fatture sul registro di vendita che normalmente viene adottato per tutti i clienti.
In questo caso nel registro compariranno sia fatture di clienti pubbliche amministrazioni in regime
di Split Payment, che fatture di clienti che non rientrano in tale regime.
Vi ricordiamo che le fatture verso la pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente
archiviate in ordine progressivo.
Vi invitiamo a valutare la soluzione da adottare con il vostro consulente fiscale.
FATTURE DI VENDITA
Inserire le fatture di vendita verso i clienti di tipo Pubbliche Amministrazioni con le seguenti impostazioni:
- utilizzare i Codici IVA appositi per lo Split Payment (precedentemente creati);
- utilizzare una Condizione di Pagamento specifica per lo split payment (precedentemente creata);
- utilizzare il nuovo registro apposito (precedentemente creato) non soggetto a liquidazione IVA – (FACOLTATIVO A SCELTA);
RISULTATO
La contabilizzazione delle fatture di vendita inserisce automaticamente in [Prima Nota IVA] la scadenza relativa alla quota IVA già in stato \[SALDATO], lasciando aperta solo la quota di imponibile.
Inoltre viene automaticamente generato un movimento contabile in [Prima Nota] per lo storno
dell’IVA a Debito sul conto acceso nei confronti del cliente, che così chiude per il solo importo del
ricavo delle vendite.
Ai fini della Liquidazione IVA, se le fatture di vendita sono state caricare su un registro a parte
[Non Soggetto a Liquidazione IVA]: non compariranno in liquidazione IVA. Altrimenti, verranno
conteggiate fra le operazioni attive del periodo, ma non nell’IVA a debito del periodo, come mostrato nell’esempio sottostante.
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